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-POLIZZA GRATUITA PER GLI ISCRITTI-

 

TUTELA LEGALE DELLA PROFESSIONE DEL VIGILE DEL FUOCO

Il compito dei Vigili del Fuoco e’, come tutti sappiamo, tutelare l'altrui sicurezza.

Ma quante volte ci siamo chiesti, purtroppo: «chi pensa alla sicurezza dei Vigili del Fuoco

E' per questo motivo che il CO.NA.PO., ha deciso, fin dalla fondazione, di offrire gratuitamente ai propri iscritti, oltre alla normale tutela sindacale, anche una tutela legale che consenta ad ogni collega di operare con maggiore tranquillità durante il servizio.

Ogni iscritto infatti è automaticamente coperto, senza alcun esborso da parte sua, dalla polizza di TUTELA LEGALE DELLA PROFESSIONE DEL VIGILE DEL FUOCO.

Questa assicurazione consente, nei casi previsti dalle condizioni di polizza, di potersi avvalere di un legale di propria fiducia e di vedersi rimborsate le spese, nel caso di imputazioni di carattere penale dovute a fatti accaduti durante il servizio.

E’ sicuramente una tangibile dimostrazione di quanto il CO.NA.PO. tenga alla “ SICUREZZA  DEI PROPRI ISCRITTI ! “.

 

RIPORTIAMO DI SEGUITO L’ ESTRATTO CONFORME DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE

 

La società assicura il rischio di tutte le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale nonchè informatore occorrenti alla tutela degli associati al Co.Na.Po., sia in sede civile che penale, per vertenze in conseguenza di fatti commessi od attribuiti durante l' espletamento dell' attività svolta.

 

 

Società assicuratrice:  UCA - Assicurazione spese legali e peritali

Polizza n. 0555241 - Sede e dir. generale: via S.Francesco da Paola n.20 - 10123 Torino

 

GARANZIE E CONDIZIONI:

 

1-DIFESA PENALE - degli assicurati per delitti colposi e/o reti contravvenzionali commessi o attribuiti nell' espletamento dell' attività dichiarata.

 

2-DUPLICE DIFESA PENALE - per imputazioni colpose indipendentemente dalla presenza del legale nominato dalla compagnia di R.C., a richiesta dell' assicurato la Società conferirà incarico  ad altro legale prescelto dallo stesso.

 

3-SPESE DI GIUSTIZIA PENALE - ai sensi dell' art. 535 c.p.p. 1° comma.

 

4-RIMBORSO SPESE PER IMPUTAZIONI DOLOSE - subordinatamente ad assoluzione in istruttoria o con sentenza definitiva, perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato.

 

5-RECUPERO DANNI - subiti dall' assicurato per fatti illeciti di terzi, compresi i danni alla persona in conseguenza di sinistri della circolazione stradale quando l' assicurato per ragioni di servizio si trovi alla guida di veicoli, sia pedone o trasportato su mezzi pubblici e/o privati.

 

6-SPESE LEGALI E PERITALI DI SOCCOMBENZA - liquidate giudizialmente, comprese le perizie d' ufficio.

 

7-LIBERA SCELTA DEL LEGALE O DEL PERITO - con studio nel  foro competente della lite.

 

 

MASSIMALE ILLIMITATO PER ANNO ASSICURATIVO

E £.10.000.000 PER CONTROVERSIA

ESCLUSIONI: reati contro il patrimonio,materia fiscale, amministrativa, tributaria e affine, sinistri stradali e nautici salvo quanto esplicitamente previsto, fatti della vita privata, spese di consulenza se non seguite da azione giudiziaria esperita dallo stesso legale.

 

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