-POLIZZA GRATUITA PER GLI ISCRITTI-
TUTELA LEGALE DELLA PROFESSIONE DEL VIGILE DEL FUOCO
Il compito dei Vigili del Fuoco e’, come tutti sappiamo, tutelare l'altrui sicurezza.
Ma quante volte ci siamo chiesti, purtroppo: «chi pensa alla sicurezza dei Vigili del Fuoco ?»
E' per questo motivo che il CO.NA.PO., ha deciso, fin dalla fondazione, di offrire gratuitamente ai propri iscritti, oltre alla normale tutela sindacale, anche una tutela legale che consenta ad ogni collega di operare con maggiore tranquillità durante il servizio.
Ogni iscritto infatti è
automaticamente coperto, senza alcun esborso da parte sua, dalla polizza
di TUTELA LEGALE DELLA PROFESSIONE DEL VIGILE DEL FUOCO.
Questa assicurazione
consente, nei casi previsti dalle condizioni di polizza, di potersi avvalere di
un legale di propria fiducia e di vedersi rimborsate le spese, nel caso di
imputazioni di carattere penale dovute a fatti accaduti durante il servizio.
E’ sicuramente una
tangibile dimostrazione di quanto il CO.NA.PO. tenga alla “ SICUREZZA
DEI PROPRI ISCRITTI ! “.
RIPORTIAMO DI SEGUITO L’ ESTRATTO CONFORME DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
OGGETTO
DELL’ ASSICURAZIONE
La società assicura il rischio di tutte le spese di assistenza
extragiudiziale, giudiziale e peritale nonchè informatore occorrenti alla
tutela degli associati al Co.Na.Po., sia in sede civile che penale, per
vertenze in conseguenza di fatti commessi od attribuiti durante l'
espletamento dell' attività svolta.
Società assicuratrice:
UCA - Assicurazione spese legali e peritali
Polizza n. 0555241 - Sede e dir. generale: via S.Francesco
da Paola n.20 - 10123 Torino
GARANZIE E CONDIZIONI:
1-DIFESA PENALE - degli assicurati per delitti colposi e/o reti contravvenzionali
commessi o attribuiti nell' espletamento dell' attività dichiarata.
2-DUPLICE DIFESA PENALE - per imputazioni colpose indipendentemente dalla presenza del
legale nominato dalla compagnia di R.C., a richiesta dell' assicurato la Società
conferirà incarico ad altro legale
prescelto dallo stesso.
3-SPESE DI GIUSTIZIA PENALE - ai sensi dell' art. 535 c.p.p. 1° comma.
4-RIMBORSO SPESE PER IMPUTAZIONI DOLOSE - subordinatamente ad assoluzione in istruttoria o con sentenza
definitiva, perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato.
5-RECUPERO DANNI - subiti dall' assicurato per fatti illeciti di terzi, compresi i
danni alla persona in conseguenza di sinistri della circolazione stradale quando
l' assicurato per ragioni di servizio si trovi alla guida di veicoli, sia pedone
o trasportato su mezzi pubblici e/o privati.
6-SPESE LEGALI E PERITALI DI SOCCOMBENZA - liquidate giudizialmente, comprese le perizie d' ufficio.
7-LIBERA SCELTA DEL
LEGALE O DEL PERITO - con studio nel
foro competente della lite.
MASSIMALE
ILLIMITATO PER ANNO ASSICURATIVO
E £.10.000.000
PER CONTROVERSIA
ESCLUSIONI:
reati contro il patrimonio,materia fiscale, amministrativa, tributaria e affine,
sinistri stradali e nautici salvo quanto esplicitamente previsto, fatti della
vita privata, spese di consulenza se non seguite da azione giudiziaria esperita
dallo stesso legale.
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