Al Ministro dell’Interno
Prefetto Matteo Piantedosi
Al Sottosegretario di Stato all’Interno
On. Emanuele Prisco
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Renato Franceschelli
Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Carlo Dall’Oppio
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Lucia Volpe
All’Ufficio III Relazioni sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Renata Castrucci
Richiesta emendamento per deroga all’obbligo di due anni di permanenza nella sede di prima assegnazione per il personale vigile del fuoco e per il personale vice direttore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
In data 1 luglio u.s., la Direzione Centrale per le Risorse Umane (DCRISUM prot. n. 42813/2024) ha comunicato l’avvio della procedura di mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo di Vigile del fuoco non specialista, precisando la possibilità di partecipare alla procedura medesima anche per “coloro che avranno soddisfatto il requisito della permanenza di almeno un biennio nella sede di prima assegnazione alla data del 03/10/2024. Questi ultimi potrebbero essere trasferiti, comunque, soltanto dopo aver maturato il predetto requisito del biennio di permanenza nella prima sede”.
Questa O.S. CONAPO ha più volte evidenziato (tra le altre, ns prot. n. 109/2023) come tale disposizione si è rivelata, nel tempo, fonte di storture dimostrate dal fatto che oggi si assiste all’assegnazione di personale con minore anzianità di servizio in sedi di servizio ambite da personale anziano oppure all’assegnazione di personale con minore anzianità di servizio in sedi in cui è residente personale con maggiore anzianità ma ancora bloccato in altre sedi a causa della norma in discorso.
Sempre più frequente poi, anche nel nord Italia, è il verificarsi del fenomeno del “doppio pendolarismo”, conseguenza del fatto che le sedi ambite in quanto di residenza, sono ormai reciprocamente occupate da personale non residente, vincolato ai due anni, che avrebbe potuto trovare reciproco posto presso la propria residenza.
Stante quanto sopra detto, questa O.S. CONAPO torna a chiedere alle SS.LL. di adoperarsi per un apposito emendamento, a costo praticamente ZERO, che modifichi l’art. 6, comma 3 del D.Lgs 217/2005, rimuovendo l’obbligo di permanenza dei due anni nella prima sede almeno laddove il personale trovi posto nella propria sede in cui era residente all’atto dell’assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale nella sede di uscita.
Stesse considerazioni per l’art. 144, comma 7 del D.Lgs 217/2005 riguardante l’ obbligo di permanenza di due anni per il personale Vice Direttore.