Al Ministro dell’Interno Prefetto Matteo Piantedosi
Al Sottosegretario all’Interno On. Emanuele Prisco
All’ Onorevole Relatore AC1114 Camera dei Deputati
On. Nazario Pagano
All’ Onorevole Relatore AC1114 Camera dei Deputati
On. Walter Rizzetto
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prefetto Laura Lega
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Guido Parisi
All’Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei Vigili del fuoco, S.P. e D.C. Viceprefetto Renata Castrucci
Oggetto:A.C. 1114 – Conversione in legge del D.L. 44/2023 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”.
Richiesta EMENDAMENTO per deroga all’ obbligo per i Vigili del Fuoco di due anni permanenza nella sede di prima assegnazione, nel caso di disponibilità presso la residenza.
L’art. 6, comma 3 del D.Lgs 217/2005, cosi come introdotto dal D.Lgs 127/2018 e s.m.i., ha previsto che per i Vigili del Fuoco neoassunti “Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo’ essere inferiore a due anni”.
Tale norma, nel tempo, ha determinato alcune storture, tra cui l’effetto di favorire personale con minore anzianità di servizio nell’essere assegnato a sedi ambite da personale più anziano e, ancor peggio, il favorire personale con minore anzianità di servizio nell’ essere assegnato a sedi in cui è residente personale con maggiore anzianità di servizio ancora bloccato in altre sedi da questa norma.
Ciò, in alcuni casi, comporta anche che i vigili del fuoco bloccati nella sede di prima assegnazione per due anni, perdono (o vedono ritardarsi ulteriormente) la possibilità di essere trasferiti nella propria residenza anche successivamente, in quanto nel frattempo i posti disponibili vengono occupati da altro personale assunto successivamente ma svincolato dall’obbligo di permanenza dei due anni, in quanto fruitore di trasferimenti con le cosiddette “leggi speciali” (L. n. 104/92 (assistenza disabili gravi) – D.Lgs 267/00 (mandato politico) – D.Lgs 151/01 (figli minori di 3 anni).
In molte sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche del nord Italia, si sta creando ormai un “doppio pendolarismo” conseguenza del fatto che, le sedi ambite in quanto di residenza, sono ormai reciprocamente occupate da personale non residente, vincolato ai due anni, che avrebbe potuto trovare reciproco posto presso la propria residenza. Ciò determina un inutile duplicato pendolarismo.
Derogare all’ obbligo di permanenza dei due anni nella prima sede nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all’epoca dell’assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale nella sede di uscita, non determina disservizio in quanto tale personale verrebbe avvicendato in conseguenza del turnover o mobilità, garantendo quindi il mantenimento dei numeri in organico.
Più volte questo sindacato autonomo CONAPO ha segnalato queste problematiche.
E’ attualmente in trattazione presso la Camera dei Deputati, la conversione in legge del Decreto Legge n. 44/2023 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, riguardante anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tanto sopra premesso Si chiede alle SS.LL. di adoperarsi per un apposito EMENDAMENTO che modifichi l’art. 6, comma 3 del D.Lgs 217/2005, al fine di consentire al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di poter, nelle procedure di mobilità “derogare” all’ obbligo di permanenza dei due anni nella prima sede, almeno nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all’epoca dell’assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale nella sede di uscita.
Si resta in attesa di accoglimento della presente e si porgono distinti saluti.