Facendo seguito alla nota prot. n. 24813 del 23 novembre u.s. e in considerazione degli ulteriori quesiti pervenuti, si precisa che l’applicazione di quanto previsto all’articolo 14, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 121/2022, relativamente alle trasferte di durata superiore alle 12 ore (diritto al pernottamento e ai due pasti giornalieri) deve essere necessariamente correlata all’arco temporale di svolgimento della trasferta, in orario diurno ovvero in orario notturno. Ne consegue che, sempre relativamente alle sostituzioni necessarie a garantire la composizione delle squadre di soccorso, qualora queste avvengano nel turno notturno (20.00-8.00), il personale inviato in missione potrà usufruire del solo pasto serale mediante mensa di servizio, ove presente, o buono pasto, non maturando il diritto al secondo pasto consistente nel pranzo diurno.
Con l’occasione si chiarisce, altresì, che nel caso di sostituzioni effettuate nel turno diurno (8.00-20.00), il pasto diurno deve essere obbligatoriamente fruito presso la mensa di servizio, ove presente, mentre per quello serale può essere riconosciuta la corresponsione del buono pasto.