Al Sottosegretario di Stato per l’Interno On. Emanuele PRISCO
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prefetto Renato FRANCESCHELLI
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Carlo DALL’OPPIO
Al Direttore Centrale per la Programmazione e gli Affari Economico Finanziari Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile Dott. Fabio ITALIA
All’ Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott. Giacomo VARANELLI All’Ufficio III – Relazioni Sindacali Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile Dott.ssa Renata CASTRUCCI
Oggetto: Paradosso dello scatto convenzionale dei ventisei anni per il personale direttivo e dirigente – Richiesta di urgente soluzione o di emendamento ove occorra.
L’art. 211 del D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217, cosi come modificato dal D.Lgs 6 ottobre 2018, n. 127, rubricato “Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti” al comma 1 prevede che “al personale appartenente alle qualifiche direttive […] è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio”.
Parimenti il comma 2 prevede che “al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti”.
Si tratta di un incremento della voce stipendiale che non incide sulla qualifica. Preso atto quindi che il comma 2 attribuisce lo scatto convenzionale dei ventisei anni al personale dirigente cumulando il servizio espletato in entrambi i ruoli dei direttivi e dei dirigenti, viene naturale presumere che qualora il personale Direttivo abbia già maturato lo scatto dei ventisei anni prima della promozione a dirigente, questo emolumento retributivo continui ad essere erogato anche dopo la promozione a primo dirigente.
Ci viene invece riferito che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco interpreta tale norma in senso restrittivo per quel personale Direttivo che ha maturato lo scatto dei ventisei anni prima della nomina a Dirigente, cessandone la retribuzione all’atto della promozione.
Paradossalmente, il personale Direttivo con una minore anzianità di servizio che invece matura i ventisei anni successivamente (ovvero dopo la promozione a primo dirigente), cumulando l’anzianità da direttivo con quella da dirigente, correttamente riceve lo scatto convenzionale dei ventisei anni in aggiunta alla retribuzione da primo dirigente.
Quanto sopra determina non solo una pesante disparità di trattamento tra i primi dirigenti ma anche il grave paradosso che chi ha una maggiore complessiva anzianità di servizio, percepisce una minore retribuzione a parità di funzioni dirigenziali, vedendosi privare di un emolumento retributivo proprio correlato alla sola anzianità di servizio.
Ciò è inaccettabile e va corretto, con la massima urgenza, anche in via legislativa con un emendamento ove occorra, e a sanare anche le posizioni pregresse.
In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.