Al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Gorgia MELONI
Al Ministro dell’Interno Prefetto Matteo PIANTEDOSI
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Giancarlo GIORGETTI
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Dott.ssa Marina Elvira CALDERONE
Al Sottosegretario di Stato per l’Interno On. Emanuele PRISCO
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prefetto Renato FRANCESCHELLI
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Carlo DALL’OPPIO
Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile Dott. Fabio ITALIA
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile Dott.ssa Renata CASTRUCCI
Oggetto: Aumenti di servizio ai fini previdenziali del personale aeronavigante e nautico del Corpo nazionale vigili del fuoco – Richiesta di esercizio facoltativo del beneficio. Richiesta estensione al personale dei ruoli operativi del CNVVF (al pari altri Corpi).
Il servizio di navigazione e su costa effettuato dal personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentato di un anno ogni tre ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 19 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il servizio di volo effettuato dal personale specialista dei ruoli aeronaviganti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentato di un anno ogni tre ai fini pensionistici ai sensi dell’art. 20 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, tale maggiorazione dei servizi non può eccedere complessivamente i cinque anni ai fini del diritto al conseguimento della pensione, incidendo sul calcolo della misura della pensione solo per le eventuali maggiorazioni maturate sino al 31/12/1995.
Ad oggi un beneficio, nato con il sistema di calcolo retributivo, che secondo la ratio della legge istitutiva doveva avere riflessi migliorativi sia sul diritto, sia sulla misura del trattamento previdenziale, sta avendo in alcuni casi effetto contrario e penalizzante che è destinato ad aggravarsi sempre di più nei prossimi anni.
Infatti, tale maggiorazione del servizio che è obbligatoria ed irrinunciabile, determina, per il personale che alla massima età ordinamentale ha un’anzianità contributiva relativamente bassa (meno di 36 anni), l’ impossibilità a essere ulteriormente trattenuto in servizio, maturando contributi attraverso il meccanismo della cd. “finestra mobile” e “aspettativa di vita”.
In sostanza per quella parte di personale con minore contribuzione, il meccanismo della maggiorazione dei servizi prestati (cd. abbuono) si sta rivelando un danno economico sulla pensione.
Il CONAPO chiede che tale maggiorazione da obbligatoria sia resa facoltativa in modo da far scegliere al personale se fruirne (in tutto o in parte).
Ciò consentirebbe al personale interessato di scegliere l’opzione previdenziale migliore senza alcun costo a carico della finanza pubblica, in quanto si concederebbe a tale personale una facoltà di scelta che, qualora esercitata, avrebbe l’effetto di posticipare la cessazione dal servizio consentendo agli interessati il versamento di maggiore contribuzione e all’ INPS minori uscite per effetto della decorrenza successiva del trattamento pensionistico.
Si fa inoltre notare che dette maggiorazioni del servizio ai fini previdenziali, a oggi, non vengono attribuite al personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre sono attribuite al personale (anche non specialista) impiegato nei servizi operativi delle Forze Armate e di Polizia, e ciò costituisce una disparità di trattamento da sanare una volta per tutte.
Tanto sopra premesso il CONAPO (primo e più rappresentativo sindacato dei vigili del fuoco) chiede la seguente modifica legislativa:
PROPOSTA DI EMENDAMENTO
«Il servizio prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, con percezione dell’indennità di rischio, è computato con l’aumento di un quinto» (da finanziare).
«Gli aumenti di servizio di cui al comma precedente nonché quelli di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 sono attribuiti, in misura totale o parziale, a richiesta degli interessati» (senza oneri).