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Al riguardo, il comma 8 del citato articolo 14 prevede che per la fruizione del pasto “il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio, qualora disponibile, ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa“.
Ciò premesso, si precisa, anche sulla scorta del parere formulato della Direzione centrale per le risorse finanziarie su analogo quesito, che nel caso in specie, qualora la trasferta abbia durata complessiva superiore a 12 ore, il personale ha diritto alla fruizione di due pasti ovvero alla corresponsione di due buoni pasto, qualora non sia disponibile la mensa di servizio.