Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prefetto Laura LEGA
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Guido PARISI
Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile Dott. Fabio ITALIA
Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e l’AIB Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile Ing. Marco GHIMENTI
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile Dott.ssa Renata CASTRUCCI
Oggetto: Banca ore: ricorso sistemaco e non conforme da parte dei Dirigentilocali. Richiesta emanazione circolare applicava sul corre’o ulizzo di cui alla nota dipartimentale prot. n. 3967 del 19.08.2011.
Come è noto l’istituto della “banca delle ore” è disciplinato dall’art. 19 del D.P.R. 7 maggio 2008 recante “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” che al riguardo, al comma 2, stabilisce chiaramente che “A tale scopo è istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limi delle risorse stanziate sui relativi capitoli di bilancio dell’Amministrazione, e non retribuite, nonché le ore, autorizzate dall’Amministrazione, prestate in eccedenza ai limitidi straordinario definiti annualmente, e non retribuite“.
Su questo punto, a seguito di un recente stato di agitazione proclamato dalla Segreteria provinciale CONAPO di Teramo relativo all’invio in missione del personale convocato per controlli sanitari di cui all’art. 29 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, è emerso invece, contrariamente ai dettami contrattuali sopraccita e proprio da una nota della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie (prot. n. 15150 del 02.05.2023) di riscontro ad uno specifico quesito della Direzione Abruzzo (nota prot. n. 6441 del 26.04.2023), che “il ricorso alla c.d. banca ore deve avvenire sempre entro i limiti di lavoro straordinario annualmente autorizzati”. Analogo concetto è stato espresso dal Presidente della Commissione Paritetica Locale in data 22.05.2023 e dal Comandante di Teramo con apposito OdG.
Appare evidente come ancora oggi a livello territoriale, in moltissimi casi non sia affatto chiara la corretta applicazione dell’istituto in parola. A dimostrazione di ciò vi è il fatoo che su questo argomento la Direzione Abruzzo ha ritenuto dovere formulare apposito quesito alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie che, a sua volta, ha inviato un chiarimento all’Ufficio del Capo del Corpo ed all’Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale, con la conclusione sopra evidenziata.
Ci chiediamo come non possa essere autorizzato dall’amministrazione il ricorso ad uno specifico istituto contrattuale che prevede, appunto, che il personale convocato per accertamenti sanitari sia da considerarsi in servizio a tutti gli effetti e quindi dando la possibilità di fare ricorso alla banca delle ore!
Per quanto sopra, viste tra l’altro le recenti note vicende legate alla banca delle ore ed al fine di fornire indicazioni utili ed uniformi che permettano al personale dirigente una corretta applicazione dell’istituto contrattuale in oggetto, questa OS CONAPO chiede che venga emanata una apposita circolare esplicativa, peraltro annunciata 12 anni fa dalla circolare di codesto Dipartimento prot. n. 3967 del 19.08.2011, attraverso la quale fornire puntuali indicazioni sulla concreta applicazione di tale istituto.
Distinti saluti.