RESOCONTO RIUNIONE INDENNITA’ SPECIALISTI
Siamo arrivati al termine delle trattative
Colleghi specialisti, oggi si è tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l’ennesimo incontro relativo agli incrementi delle indennità del personale specialista ed alla istituzione della cosiddetta “indennità di trascinamento”.
In merito all’ultima bozza in discussione, il CONAPO ha chiesto le seguenti modifiche:
A) SULLA PARTE NORMATIVA
1) ART 3 – INDENNITÀ DELLE SPECIALITÀ AERONAVIGANTI (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione).
I commi 1, 2 e 3, relativi agli arretrati di piloti, specialisti di aeromobile ed elisoccorritori per gli anni 2019 e 2020 prevedono che vengano erogati mediante un “elemento retributivo accessorio una tantum”.
Per il CONAPO, chiamare un arretrato “una tantum” ed “accessorio” invece della indennità specialistica percepita può comportare il serio rischio di far perdere, per quei 2 anni e su quegli arretrati, i benefici previdenziali e fiscali a tale personale. Il CONAPO ha quindi chiesto di sostituire l’emolumento accessorio una tantum con l’incremento della indennità specialistica. La richiesta CONAPO è stata accolta!
2) ART. 3, COMMI 6 E 8 – INDENNITÀ DEL PERSONALE ELISOCCORRITORE
Il CONAPO ha contestato che l’ indennità di tale personale venga chiamata “indennità di elisoccorso” quindi in modo diverso dagli altri Corpi, con il serio rischio che poi, una volta in pensione, l’INPS non ne riconosca appieno la pensionabilità speciale come indennità di volo ma solo come le più sfavorevoli indennità accessorie. La richiesta CONAPO è stata accolta! Nel nuovo testo dell’accordo, l’indennità dovrebbe chiamarsi “indennità di volo per elisoccorso” sgomberando ogni dubbio sul trattamento fiscale agevolato e sulla pensionabilità.
3) ART. 3, COMMA 13 (indennità soppresse e sostituite dall’accordo in discussione)
Nella bozza allegata viene genericamente scritto che le nuove indennità sostituiscono TUTTE le specifiche indennità del previgente quadro normativo. Così facendo, il CONAPO teme che possa accadere che alcuni dirigenti “solerti” si spingano ingiustamente ad una interpretazione che vada a ricomprendere proprio TUTTE le indennità, comprese quelle accessorie del contratto di lavoro e comprese quelle notturne, festive e superfestive. Il CONAPO, per evitare fraintendimenti, ha chiesto di elencare in modo preciso le indennità sostituite e che sia chiarito che sono solamente quelle specialistiche previgenti. La richiesta CONAPO è stata accolta!
4) ART. 4 – INDENNITÀ DELLE SPECIALITÀ NAUTICHE E SUBACQUEE (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)
Il CONAPO ha sollevato quanto già detto per il personale aeronavigante al punto 1). L’arretrato 2019 e 2020 non può essere corrisposto sotto la forma di “accessorio una tantum” ma deve essere, anche qui, un incremento della indennità di specializzazione a garanzia di pensionabilità e fiscalità agevolata. La richiesta CONAPO è stata accolta!
5) ART 5 – DESTINAZIONE DELLE ECONOMIE E DEI RISPARMI DI GESTIONE
Rispetto alla bozza precedente abbiamo visto fare 1000 passi indietro!
Nella bozza precedente, infatti, era previsto che i fondi non utilizzati ed i risparmi di gestione generati dal personale specialista dovevano essere reimpiegati per incrementi retributivi del medesimo personale specialista.
Nell’ultima bozza (qui allegata), invece, all’art. 5 è previsto che i fondi non utilizzati ed i risparmi di gestione generati dal personale specialista vengono destinati IN VIA PRIORITARIA A TUTTO il personale del Corpo nazionale (che quindi ricomprende addirittura anche il tutto il personale dei ruoli NON operativi) con una “residuale” generico riferimento di attenzione “ANCHE” (ma non solo) al personale specialista. Il CONAPO ha evidenziato e ricordato che la legge vincola quelle risorse al solo personale specialista e che quel testo appare in violazione di legge e ne ha chiesto la modifica.
La richiesta CONAPO di modifica NON è stata accolta, anche se, sul finale di riunione, la delegazione di parte pubblica si è impegnata a fare una riflessione in merito coordinandosi con il Ministero dell’economia. Il CONAPO vigilerà e vi terrà aggiornati!
6) ART. 6 – RIGUARDANTE LA SALVAGUARDIA DELLE INDENNITÀ SPECIALISTICHE (c.d. “TRASCINAMENTO”)
Anche qui rispetto alle bozze precedenti abbiamo visto fare retromarcia!
Nelle bozze precedenti, al comma 3 dell’art. 6, era previsto il diritto all’indennità di trascinamento, oltre ai casi di assenza per infermità dipendente da causa di servizio, anche in TUTTI i casi di “decadenza del brevetto o della licenza o del titolo abilitativo allo svolgimento delle attività di specializzazione” per qualsiasi motivazione.
Nell’ultima bozza, invece, è previsto il diritto all’indennità di trascinamento, oltre ai casi di assenza per infermità dipendente da causa di servizio, ai soli casi di “decadenza per revoca dell’ abilitazione per inidoneità psicofisica” e non quindi in tutti i casi di decadenza, escludendo quindi la decadenza ad esempio per “chiusura di nuclei” o revoca della specializzazione autorizzata dall’Amministrazione secondo quanto previsto dal DPR n.64/2012. Per il CONAPO tutto ciò appare limitativo non solo nei confronti degli altri Corpi dello Stato ma anche di quanto prevede l’art. 17 bis del D.lgs n. 97/2017 che, nel testo di legge, prevede questa tutela per il personale in tutti i casi di decadenza dal brevetto (senza retrizioni). Una norma contrattuale, a parere del CONAPO, non può essere peggiorativa o limitativa rispetto a una legge. Il CONAPO ne ha chiesto la modifica ma purtroppo, non è stata accolta!
7) NORMA DI SALVAGUARDIA RISORSE PER IL PERSONALE CHE SVOLGE SERVIZIO ANTINCENDI LAGUNARE
Nonostante l’art. 20 del D.L. n. 76/2020 prevede un preciso stanziamento (1.841.920 euro a regime) “per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi Pag. 3/4 lagunare” nella bozza allegata non si fa nessuna menzione di tale personale. Il CONAPO ha chiesto espressamente di considerare e riconoscere ai colleghi che svolgono servizio antincendi lagunare quanto gli spetta per legge. La richiesta CONAPO è stata accolta!
Tuttavia, non essendo tale personale riconosciuto specialista, la distribuzione dei fondi a loro spettanti verrà trattata nella contrattazione di secondo livello inserendo un preciso rimando al secondo livello nel testo dell’accordo.
B) SULLA PARTE ECONOMICA
Riguardo le tabelle degli incrementi al personale specialista il CONAPO ha ribadito di non essere assolutamente d’accordo sul metodo adottato.
A parere del CONAPO, l’indennità che si incrementa con il progredire della carriera deve essere quella principale legata al brevetto mentre se ci deve essere una indennità di importo fisso, appare più corretto che sia quella di impiego legata alla presenza e allo svolgimento della analoga funzione. Ciò garantirebbe meglio il personale specialista sia in termini di mantenimento delle indennità che in termini di pensionabilità.
Inoltre il rapporto percentuale tra l’ indennità principale di brevetto e l’indennità di impiego (quella legata alla presenza “mensile”) varia in modo disomogeneo sia tra le diverse specializzazioni con danno maggiore per il personale nautico e sommozzatore che in caso di assenza dal servizio si vedrebbe perdere una parte più cospicua di indennità.
Nella bozza allegata il rapporto tra le indennità è il seguente:
a) PILOTI DI AEROMOBILE 76% Ind. AERONAVIGAZIONE – 24% Ind. OPERATIVA DI SOCC. PUBBLICO
b) SPECIALISTI DI AEROMOBILE 77% Ind. VOLO – 23% Ind. OPERATIVA DI SOCC. PUBBLICO
c) ELISOCCORRITORI 75% Ind. VOLO PER ELISOCCORSO – 25% Ind. OPERATIVA DI SOCC. PUBBLICO
d) SOMMOZZATORI 60% Ind. IMMERSIONE – 40% Ind. OPERATIVA DI SOCC. PUBBLICO
e) NAUTICI 42% Ind. NAVIGAZIONE – 58% Ind. OPERATIVA DI SOCC. PUBBLICO
Nel caso del personale nautico addirittura, l’indennità legata alla presenza supera di importo quella legata al brevetto determinando un irragionevole squilibrio a danno del personale nautico. Squilibrio pesante è anche a danno del personale sommozzatore.
Il CONAPO ha chiesto di rivedere le percentuali delle indennità del personale sommozzatore e nautico, al 75% e 25% come avviene per il personale aeronavigante, per avere medesime garanzie e diminuire la perdita delle indennità in caso in caso di assenza per malattia, ma la richiesta CONAPO non è stata accolta!
Sempre per quanto riguarda il personale nautico, già nei precedenti incontri il CONAPO aveva più volte fatto notare che nel contratto delle forze di polizia il direttore di macchina è economicamente equiparato al comandante di unità navale per le indennità; pertanto, il CONAPO aveva chiesto di livellare al rialzo le indennità del medesimo personale. Purtroppo, anziché livellarle al livello più alto del comandante, sono state livellate al livello più basso trovando la nostra contrarietà. La richiesta CONAPO di prevederle in questo accordo di primo livello non è stata accolta ma vi è un espresso rinvio a discuterle nella contrattazione di secondo livello ove, oltre al comandante di unità navale e al direttore di macchina, sarà inserito anche il direttore di immersione.
Riguardo il personale pilota e specialista di aeromobile, il CONAPO ha nuovamente evidenziato che se applicassimo solamente i fondi derivanti dall’ art. 15, comma 5, del D.Lgs n. 177/2016 (700 mila euro derivanti dalla soppressione del Corpo forestale dello Stato) si avrebbero incrementi maggiori di quelli previsti dalla bozza allegata. Non si comprende come sia possibile che con le ulteriori 2 leggi di finanziamento (un milione e duecentomila euro stanziati con il D.lgs n. 127/2018 e tre milioni e ottocentomila euro stanziati con il D.L. n. 76/2020) il personale pilota e specialista di aeromobile vada a percepire meno che con il solo finanziamento di derivazione dal corpo forestale ? Nonostante quanto sollevato solo dal CONAPO, l’Amministrazione ha dichiarato che le tabelle non verranno modificate e che eventuali maggiorazioni delle indennità potranno avvenire con la contrattazione di secondo livello.
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In conclusione di riunione, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto ai sindacati di dichiarare la propria volontà di procedere o meno alla firma dell’accordo con le nuove modifiche.
TRE SIGLE SINDACALI si sono dichiarate pronte alla firma, mentre il CONAPO e altri due sindacati non hanno dato l’assenso immediato alla firma riservandosi.
ATTENZIONE COLLEGHI, le tre sigle che si sono dichiarate favorevoli alla firma, raggiungono e superano il quorum (50%+1) per l’approvazione, pertanto non vi saranno ulteriori modifiche e la prossima riunione sarà per firmare l’accordo.
Nei prossimi giorni verrà inviato il testo definitivo da sottoporre alla firma che prontamente il CONAPO sottoporrà alla valutazione del personale specialista iscritto.
Ricordiamo ai colleghi che il testo che sarà firmato, verrà recepito sotto forma di Decreto del Presidente della Repubblica e il personale interessato se lo porterà sino alla pensione (e nella pensione), nel bene e nel male.
VI TERREMO INFORMATI.