In riferimento alla circolare n. 4/A relativa ai contributi assistenziali di cui all’oggetto, pubblicata in data 30.09.2021, si fa presente che, per un mero errore materiale, al punto 1, primo capoverso di pagina 7, la percentuale di invalidità civile riconosciuta al coniuge o al figlio del dipendente in servizio convivente e fiscalmente a carico del richiedente, valida ai fini della concessione del contributo è quella indicata nella vecchia circolare (lettera circolare 12/A del 19 dicembre 2017) ovvero quella compresa nella fascia 74-100%.
Per l´effetto, si riporta il testo corretto: “Il dipendente in servizio, per il coniuge o i figli conviventi e fiscalmente a carico ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità civile di grado compreso nella fascia 74-100%, o la condizione di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/92)”.